COMITATO PER I DIRITTI CIVILI DELLE PROSTITUTE ETS
ENTE DEL TERZO SETTORE
SCRITTURA PRIVATA
STATUTO
Premessa
Addì 30 aprile 2019, con la presente scrittura privata, valida a tutti i sensi di legge e approvata in tutte
le sue parti, dopo ampia discussione dell’assemblea degli associati, si modifica e si integra lo statuto
costitutivo dell’associazione senza scopo di lucro denominata “Comitato per i Diritti Civili delle
Prostitute” ETS, ente del terzo settore, originariamente stipulato in Cordenons in data 16 luglio 1983 e
successivamente modificato in Azzano Decimo (PN) in data 06 gennaio 2004 e registrato presso
l’Agenzia delle Entrate di Pordenone in data 09 gennaio 2004, con n. di prot. 190 mod. III.
Viene espressamente previsto che soltanto dopo l’iscrizione del presente statuto nel registro unico
nazionale del terzo settore e nella relativa sezione territoriale, l’associazione potrà aggiungere alla
denominazione “Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute” anche l’espressione “ente del terzo
settore” ovvero l’acronimo “ETS”. L’associazione potrà utilizzare altresì l’acronimo “CDCP ETS”.
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1
Denominazione e sede
L’associazione senza scopo di lucro denominata “Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – ETS”
(ente del terzo settore), in acronimo “C.D.C.P. ETS” (d’ora in avanti “Comitato” o “associazione”)
nasce dall’esperienza maturata dall’associazione Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, costituitasi
il 16 luglio 1983 in Cordenons.
L’associazione, che fu fondata da un gruppo di prostitute, nei 35 anni trascorsi ha partecipato
attivamente al dibattito culturale e ha contribuito alla costruzione della rete dei progetti dedicati all’aiuto
delle prostitute migranti, minori e trafficate. Dalle attività svolte dall’associazione sono nate in Italia
l’Associazione Tampep Onlus, con sede a Torino, che svolge attività di accoglienza, e la Piccola
Cooperativa a r.l. Cassiopea, che a Trieste ha consentito che alcune donne vittime della tratta potessero
integrarsi nel settore lavorativo teatrale. L’Associazione ha aderito ad organismi nazionali e
internazionali, come ICPR International Committee for Prostitutes Rights, NOtraf-rete internazionale
contro il traffico di esseri umani, L.I.L.A. Lega Italiana Lotta all’Aids; ha partecipato alla fondazione
ed è confederata di TAMPEP International Foundation ad Amsterdam, che ha attualmente sede ad
Helsinki, e costituisce un network di sex workers europeo di aiuto e prevenzione per le persone sex
workers migranti. L’associazione è stata fra i co-fondatori della Casa Internazionale delle Donne di
Trieste. L’associazione è iscritta alla terza sezione (ora trasferita in seconda) del registro delle
associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, art. 54 D.P.R. n. 394 del 31.08.1994, con
numero di iscrizione C/15/2000/PN.
L’associazione ha sede in Trieste, via Pisoni n. 3, e potrà istituire uffici, sedi secondarie e sezioni
staccate in altre città, in Italia e all’estero. La sede principale potrà essere cambiata, nell’ambito del
Comune di Trieste e dei comuni limitrofi, con deliberazione assunta a maggioranza semplice del
consiglio direttivo senza necessità di modifica statutaria.
Art. 2
Durata
- 1 -L’associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea
generale, con le maggioranze previste ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.
Negli altri casi, l’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile:
a) per il venir meno della totalità degli associati;
b) per il raggiungimento o l’impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.
Art. 3
Scopo e oggetto sociale
Il Comitato è un centro di vita associativa a carattere democratico e aconfessionale; l’associazione,
ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue, senza scopo di lucro alcuno,
finalità civiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale
riconducibili a quelle richiamate dall’art. 5 comma 1) del D.Lgs. 117/2017.
In particolare – in ossequio al principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 118 della Costituzione
Italiana – in collaborazione e convenzione con l’amministrazione pubblica, quelle elencate alle lettere:
a) interventi e servizi sociali; c) prestazioni di prevenzione socio sanitaria; h) ricerca scientifica di
particolare interesse sociale; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di
interesse sociale; n) progetti di cooperazione allo sviluppo; r) accoglienza umanitaria e integrazione
sociali dei migranti; w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, e delle pari
opportunità di genere.
Il Comitato si propone di: - promuovere iniziative di qualsiasi natura al fine di ottenere il riconoscimento e la tutela dei diritti civili
costituzionalmente garantiti ad ogni cittadina/o: uomo, donna, transgender o gender variant , senza
discriminazioni di sesso, genere, orientamento sessuale o identità di genere – che si prostituiscono,
siano essi italiani o stranieri. Ove necessario chiedendo la modifica di quelle leggi che sono di ostacolo
alla piena inclusione sociale; - opporsi ad uno sfruttamento da parte dello Stato e dei privati della prostituzione;
- ridurre la stigmatizzazione e l’esclusione sociale delle persone che si prostituiscono;
- creare una rete di cooperazione internazionale con paesi membri della UE e non, che si occupi di
rimpatri volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d’impresa nei paesi
d’origine di persone immigrate, incluse anche persone prostitute ed ex-prostitute; - promuovere con ogni mezzo la dignità e la valorizzazione di donne, uomini, transgender o gender
variant, coinvolte nei processi migratori e nel mercato del sesso, indipendentemente dalla condizione
di libertà o dipendenza nella quale esse si trovano; - favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone immigrate;
- sensibilizzare la società sul fenomeno dell’immigrazione e del traffico di esseri umani;
- combattere i fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale delle persone immigrate e in particolar
modo dei soggetti più deboli e vulnerabili quali donne, minori, transgender e rifugiate/i politici; - opporsi e contrastare i sistemi di coercizione e sfruttamento delle persone adulte e dei minori soggette
ad abuso sessuale, in particolare delle persone straniere trafficate; - favorire la protezione e l’inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e di sfruttamento
sessuale; - estendere a tutte le persone immigrate la fruizione dei diritti civili garantiti dalle leggi italiane
-promuovere l’applicazione dei trattati internazionali che proteggono i Diritti Umani; - promuovere iniziative culturali, di sensibilizzazione, di informazione e di prevenzione sanitaria, sia di
carattere continuativo sia in forma di campagne a tema; - promuovere la tutela della salute, dell’informazione e prevenzione dell’HIV e delle infezioni
sessualmente trasmissibili, anche attraverso la produzione e diffusione di materiali specifici; - promuovere la tutela della maternità consapevole.
- 2 -L’associazione si propone di rendersi interprete e rappresentante degli interessi sociali espressi
nell’oggetto e promuoverne il soddisfacimento attraverso tutte le attività e tutti i mezzi che la legge le
appresta, quindi si prefigge di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie istituzionali attraverso lo
svolgimento delle seguenti attività: - promozione di iniziative di informazione e prevenzione sanitaria, sia di carattere continuativo (attività
di sportello informativo – di accompagnamento ai servizi socio sanitari – di unità di strada e di lavoro
sul campo), sia in forma di campagna a tema (produzione e diffusione di materiali specifici), in
particolare rivolte alla prevenzione dell’ HIV/AIDS e delle infezioni sessualmente trasmissibili; - promozione dell’inserimento socio-lavorativo delle persone prostitute e ex-prostitute, organizzando
corsi di formazione e di orientamento professionale, anche attraverso la costituzione d’impresa; - realizzazione di corsi di istruzione e formazione per personale qualificato su temi specifici riguardanti
la prostituzione ed in particolare corsi per “Peer Educator”; - raccolta di dati informativi sul target group, nel rispetto del diritto alla privacy per quanto attiene ai
dati sensibili, e costante monitoraggio sul territorio; - progetti per assicurare alle persone prostitute autoctone e immigrate anche minori, nell’ambito dei
problemi legati allo sfruttamento e all’immigrazione e alla tratta delle persone immigrate: 1) prima
accoglienza e sostegno concreto e morale, sostegno psicologico anche organizzando gruppi di auto-
aiuto; 2) informazione sanitaria di prevenzione e di cura; 3) assistenza legale nei casi di violenza e di
sfruttamento; 4) attuazione di programmi per il rimpatrio volontario ed assistito anche in collaborazione
con i paesi d’origine; - attività per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari alle persone che si prostituiscono, italiane e
straniere; - attività per fornire un servizio permanente di informazione legale attraverso professionisti scelti dal
Comitato stesso; - realizzazione di interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione di informazioni legali, civiche e
sanitarie, inerenti alle problematiche delle persone migranti attraverso la creazione di sportelli e attività
di accompagnamento ai servizi; - organizzazione e attività per facilitare l’accesso a corsi di formazione e orientamento professionale
per le persone immigrate; - attività per facilitare il reperimento di soluzioni abitative idonee;
- promozione di iniziative ed attività sociali, culturali e ricreative per favorire l’integrazione sociale
delle persone migranti nel nostro territorio; - promozione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale che si occupino di rientri
volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d’impresa nei paesi di
origine delle persone immigrate; - attività che diminuiscano la vulnerabilità e le difficoltà vissute dai soggetti più deboli e dalle donne e
transgender vittime di violenza; - attività per favorire l’acquisizione dell’autonomia e dell’indipendenza economica ed abitativa delle
donne e transgender migranti; - iniziative che promuovano la dignità e la valorizzazione delle persone coinvolte nei processi migratori
e nel mercato del sesso; - accompagnamento delle persone immigrate durante il procedimento di ricongiungimento famigliare;
- promozione di attività per la tutela dei diritti dei minori migranti;
- produzione di materiale informativo atto a sensibilizzare sulle tematiche dell’immigrazione;
- programmi di assistenza e protezione sociale in favore di persone vittime della tratta e dello
sfruttamento sessuale, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo
286/98 nonché dagli artt. 12 e seguenti della recente legge 228/03 recante misure contro la tratta di
persone: allestimento di strutture di accoglienza protette; assistenza legale nel corso della collaborazione
con la giustizia e del rilascio dei documenti necessari per la permanenza legale sul territorio; sostegno
psicologico durante tutto il programma di protezione sociale; consulenza e accompagnamento ai servizi
socio sanitari; alfabetizzazione e formazione professionale; assistenza durante il percorso di inserimento
lavorativo; assistenza nel reperimento di soluzioni abitative autonome; - 3 — interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione, attraverso le mediatrici culturali, con il supporto di
materiali realizzati in varie lingue, di informazioni sanitarie, civiche, legali alle persone autoctone e
straniere, e in particolare alle donne, uomini e trans gender, che si trovano in situazioni di sfruttamento
sessuale e che non hanno intrapreso un percorso di protezione sociale; - progetti di rientro volontario e assistito nei paesi di provenienza con la collaborazione di associazioni
straniere presenti nei territori d’origine; - realizzazione di attività formative sia in contesti lavorativi che non lavorativi;
- elaborazione e realizzazione di proposte e progetti sia in Italia che all’estero relativi alle finalità di cui
sopra, sia sulla base delle specifiche competenze e saper-fare (professionali e non) dei soci e delle socie,
che sulla base di collaborazioni esterne; - ricerche e studi finalizzate ad una migliore comprensione delle tematiche relative all’oggetto;
- partecipazione e promozione di conferenze, seminari e convegni per l’approfondimento e la
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche relative all’oggetto; - creazione di un centro di documentazione e di una biblioteca specializzata;
- organizzazione e partecipazione ad iniziative di carattere culturale, comprese manifestazioni di
spettacoli musicali, teatrali, cabaret e arte varia, di convegni, esposizioni, produzioni cinematografiche
e radiofoniche; di conferenze, concorsi, corsi, mostre e mostre-mercato, al fine del raggiungimento degli
scopi sociali; - attività editoriale in genere, di stampa, produzione e di diffusione sia in proprio, sia tramite terzi, dei
manoscritti, libri, opere multimediali, riviste, giornali con periodicità di qualsiasi tipo nonché
distribuzione e rappresentazione in ogni forma, diretta e indiretta delle pubblicazioni e delle opere di
cui sopra, servizi di libreria e di prestito di libri; - sviluppo, attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione, di un ampio dibattito socio-politico sui fini
dell’associazione; - organizzazione e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione su particolari temi od eventi e di
rivendicazione e protesta che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi fissati dal presente statuto; - presentazione di proposte legislative e non agli organi dello Stato, dando sostegno ad iniziative già
assunte o da assumere in materia; - intervento nei processi di formazione della volontà politica diretti all’ottenimento degli scopi
associativi; - costituzione come parte civile in tutti quei procedimenti legali in cui il Comitato ritenga di poter
rappresentare la parte lesa per affinità di intenti, per solidarietà e per ogni altro motivo inerente alle
finalità del presente statuto; - promozione di azioni in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, per la difesa delle azioni coerenti
con i fini dell’associazione; - creazione di contatti per instaurare rapporti di conoscenza e collaborazione con attori sociali (pubblici
e privati) impegnati in attività di interesse per l’associazione; - promozione e organizzazione di servizi per la sperimentazione di nuove modalità formative e
comunicative; - collaborazione e supporto a tutte le esperienze di autorganizzazione di singoli e gruppi che siano in
linea con le finalità poste dal presente statuto; - ogni altra iniziativa legittima diretta al perseguimento degli scopi associativi.
Per realizzare le finalità statutarie il Comitato potrà: - acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;
- acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;
- promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;
- collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del
Comitato; - ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da
destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali; - 4 — svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il
raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e
non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo
sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società
comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.
L’associazione potrà svolgere qualunque altra attività e iniziativa diversa, secondaria strumentale ed
affine a quelle di interesse generale sopra elencate, atte al miglioramento individuale e collettivo,
nonché utile alla realizzazione degli scopi associativi, dandosi atto che la loro elencazione non è
esaustiva.
Art. 4
Sezioni nazionali
In ogni Comune, dopo deliberazione del consiglio direttivo, potrà essere attivata una sezione del
Comitato, con un minimo di cinque persone iscritte. Per la costituzione di una sezione è necessario che
le persone associate interessate procedano alla nomina: a) di un comitato direttivo di sezione di almeno
tre e non più di cinque persone iscritte; b) di un/a segretario/a; c) di un/a tesoriere, ed alla determinazione
dell’ammontare della quota d’iscrizione annuale alla sezione, del cui importo, almeno un terzo dovrà
essere rimesso alla sede nazionale del Comitato. Di quanto sopra dovrà essere redatto un verbale,
sottoscritto, anche per accettazione delle cariche e del presente statuto, dal segretario/a, dal tesoriere e
da ogni componente del comitato direttivo di sezione.
Detto verbale, da inviarsi nel più breve tempo possibile alla sede nazionale, deve contenere il
nominativo e l’indirizzo delle persone associate che hanno promosso la costituzione della sezione
nonché la loro accettazione del presente statuto. La sezione si ha per costituita dopo la presa d’atto e la
ratifica, da parte del consiglio direttivo nazionale del Comitato, del verbale di cui sopra. In merito il
consiglio direttivo nazionale delibera insindacabilmente salvo le decisioni dell’assemblea.
La sezione promuove nell’ambito della propria giurisdizione la divulgazione ed il conseguimento degli
obiettivi di cui al presente statuto. Le persone tesserate alla sezione sono, di diritto, iscritti al Comitato,
da cui riceveranno una tessera di iscrizione, dopo il pagamento della quota alla sezione e dopo che la
sede nazionale del Comitato avrà ricevuto la quota parte spettantigli su detta quota.
Ogni sezione potrà sciogliersi per decisione interna con la volontà della maggioranza delle persone
tesserate e ratifica del consiglio direttivo nazionale.
Una sezione può essere sciolta con decisione del consiglio direttivo nazionale. Contro tale
provvedimento è ammesso ricorso, all’assemblea dei soci/e, che decide in via definitiva, da parte di
almeno tre iscritti alla sezione o di uno dei suoi organi direttivi.
Art. 5
Fiduciari comunali
Nei Comuni dove non esiste la sezione può essere nominato dal consiglio direttivo nazionale un/a
fiduciario/a del Comitato, con l’incarico di curare e promuovere la organizzazione della sezione e di
rappresentare, con specifico mandato, il Comitato.
Art. 6
Federazione
Possono federarsi al Comitato, le associazioni i gruppi e i movimenti di qualsiasi natura, che perseguono
proprie finalità sociali, politiche, culturali e che dichiarino di accettare le finalità, gli obiettivi e le norme
di cui al presente statuto. - 5 -La federazione viene decisa dal consiglio direttivo nazionale, sulla base di accordi con gli organi
direttivi delle associazioni a gruppi richiedenti.
Detti accordi debbono contenere esplicitamente la accettazione delle finalità statutarie del Comitato, il
pagamento di una quota annua al Comitato, in proporzione agli iscritti od aderenti all’associazione o
gruppo.
Il consiglio direttivo nazionale, prima di deliberare sulla federazione deve prendere visione dello statuto
del richiedente e può rifiutare insindacabilmente la federazione se ritiene detto statuto non conforme ai
principi cui si ispira il Comitato.
Art. 7
Partecipazione ai lavori del consiglio direttivo nazionale
Le associazioni ed i gruppi federati, nonché le sezioni, possono partecipare ai lavori del consiglio
direttivo nazionale con un rappresentante da loro designato, annualmente, che ha voto puramente
consultivo.
Art. 8
Organi dell’associazione
Sono organi dell’associazione:
1) l’assemblea generale delle persone associate, composta da tutti/e gli/le iscritti all’associazione che
aderiscano al Comitato e alle sue finalità e siano in regola con il versamento della quota sociale, il cui
importo sarà fissato annualmente dal consiglio direttivo;
2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti;
3) il/la presidente dell’associazione, nominato/a dall’assemblea generale dei/delle associati, è membro
del consiglio direttivo;
4) il/la segretario/a dell’associazione, nominato/a dall’assemblea generale degli associati, è membro del
consiglio direttivo;
5) il/la tesoriere, nominato/a dal consiglio direttivo al suo interno;
6) il collegio dei revisori, anch’esso nominato dall’assemblea, qualora la stessa ritenga necessario
istituire quest’organo oppure qualora, ai sensi di legge, le dimensioni dell’associazione ne rendessero
dovuta l’istituzione.
Tutti gli organi dell’associazione, tranne l’assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono
sempre essere rieletti.
Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili
incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.
Art. 9
Rappresentanza e poteri di firma
Il/la segretario/a ed il/la presidente hanno la legale rappresentanza del Comitato in ogni sede; essi/e
rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente il Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, in
qualunque grado; in caso di urgenza, possono sia congiuntamente che disgiuntamente esercitare i poteri
del consiglio direttivo.
Il/la segretario/a ed il/la presidente, anche disgiuntamente, possono sottoscrivere tutti gli atti e contratti
stipulati dall’associazione e possono aprire e gestire per conto del Comitato presso banche di propria
fiducia, uno o più conti correnti per l’amministrazione dei fondi del Comitato e potranno effettuare
depositi e prelievi per qualunque importo. - 6 -A segretario/a e presidente competono la responsabilità generale dell’organizzazione del Comitato ed
il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli/le associati.
Art. 10
Gli associati e le associate
Chiunque, cittadino/a italiano/a o straniero/a, persona fisica o ente, senza distinzione alcuna, può far
parte del Comitato a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate, intenda dare
il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale,
così come fissata dal consiglio direttivo. Sulle domande di ammissione decide il consiglio direttivo.
Tutte le persone associate sono elettori attivi e passivi. Il numero dei soci non persone fisiche non può
essere superiore al cinquanta per cento del numero degli associati/e persone fisiche.
La domanda di ammissione può pervenire anche da un membro del consiglio direttivo; la relativa
domanda di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza
semplice entro sessanta giorni, esprimendo parere vincolante sulle richieste.
In caso di rigetto di quest’ultima, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di
rigetto, l’aspirante socio/a può chiedere che sulla domanda non accolta si pronunci l’assemblea o un altro
organo eletto dalla medesima, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva
convocazione. Sull’ammissibilità della richiesta di pronuncia assembleare delibera in ultima istanza il
consiglio direttivo. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le
norme contenute nel presente statuto.
Gli/le associati potranno svolgere anche attività su base spontanea e volontaria e non retribuite,
mettendo a disposizione liberamente una parte del proprio tempo libero. L’associazione istituirà un
apposito registro dove iscrivere i/le volontari, associati/e e non, che dovessero contribuire alle attività
associative in maniera non occasionale. I/le volontari non occasionali saranno assicurati contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità
civile verso i terzi.
L’associazione potrà rimborsare ai/alle volontari unicamente le spese effettivamente sostenute e
documentate, compresi eventuali rimborsi chilometrici per utilizzo di mezzo proprio, entro i limiti
massimi individuati periodicamente dal consiglio direttivo e ratificati dall’assemblea. Sono in ogni caso
vietati i rimborsi spese di tipo forfetario.
Ogni persona associata potrà svolgere anche attività su base retribuita, quando ciò sia necessario ai fini
dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità associative,
mettendo a disposizione le proprie capacità professionali al fine della realizzazione degli scopi
associativi. In questo caso, tra l’associazione e l’associato si stabilisce un ulteriore e distinto rapporto di
lavoro, in forma autonoma, parasubordinata o subordinata, o in qualsiasi altra forma sia attualmente
prevista nell’ordinamento giuridico; dall’instaurazione del predetto rapporto di lavoro in qualsiasi forma
derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale previsti dalle vigenti normative.
Le persone associate si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di
esso dagli organi dell’associazione.
Lo stato d’associato/a s’acquista con l’emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa
quota sociale. Esso da diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte
le attività promosse dall’associazione. Il Comitato garantisce la disciplina uniforme e l’effettività del
rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare
tesa a limitare l’effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa ed è - 7 -espressamente esclusa la temporaneità da parte delle persone associate alla partecipazione alla vita
associativa.
Il contributo associativo è intrasmissibile.
Viene istituita la figura dell’associato/a sostenitore. La quota associativa relativa sarà fissata di anno in
anno dal consiglio direttivo. Potrà anche essere dichiarato associato/a sostenitore chiunque effettui una
donazione anche modesta ma significativa per il perseguimento delle finalità statutarie.
Viene altresì istituita la figura dell’associato/a onorario. Può essere associato/a onorario chi vanta
eccezionali meriti nei campi di attività dell’associazione o chi ha dato un particolare sostegno
all’associazione. L’associato/a onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di
associato/a onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo.
La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone
fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.
Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per
svolgimento di attività in contrasto con i fini dell’associazione o per affiliazione ad enti o associazioni
con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti
gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione
sono valutati nel merito dal consiglio direttivo.
In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli
addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.
Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative
versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di
accettazione.
Gli/le associati sono obbligati: - ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;
- a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
Gli associati sono invitati a fornire l’apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per
lo sviluppo della vita sociale.
Art. 11
Assemblea delle/degli associati
L’assemblea è costituita dall’universalità delle persone associate e può essere ordinaria o straordinaria.
L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione del/la presidente,
previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a
partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o
rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi
secondo le valutazioni del consiglio direttivo.
L’assemblea è convocata per il giorno, l’ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante
uno almeno dei seguenti mezzi: - avviso da affiggere nella sede dell’associazione;
- annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;
- lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito
per l’adunanza; - 8 — telegramma contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza; - e-mail contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per
l’adunanza; - divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l’associazione.
L’assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un’ora di intervallo tra le due
convocazioni.
L’assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della
metà più uno di soci e socie aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione
qualunque sia il numero delle persone intervenute. L’assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni
qualvolta almeno quattro componenti del consiglio direttivo lo ritengano necessario.
L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o
quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i
due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l’intervento di almeno la metà degli associati.
Le assemblee deliberano a maggioranza dei votanti.
L’Assemblea ordinaria: - elegge il consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;
- elegge il collegio dei revisori dei conti, se istituito;
- approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;
- decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell’associazione, in specie su quelli
sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo; - delibera in merito all’eventuale bilancio preventivo per l’anno in corso.
L’assemblea straordinaria delibera su: - modifiche dello statuto;
- scioglimento dell’associazione e relative modalità.
Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti
associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.
Partecipano direttamente e personalmente all’assemblea associati onorari, sostenitori ed ordinari –
quest’ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale – che facciano parte dell’associazione
al momento in cui viene inviato l’avviso di convocazione.
Le riunioni dell’assemblea degli/delle associati possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del
giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del
presidente dell’assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle
assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.
Ogni associato/a ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all’associazione, ai
sensi del 2° comma dell’art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato/a
potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro
associato/a, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato/a non può
attribuire alla persona delegata più di due voti complessivamente.
L’assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito/a, in caso di assenza o impedimento, dal
segretario/a e, in difetto, dal/dalla consigliere presente più anziano/a di età.
Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato
dall’assemblea, e dal presidente. I verbali sono conservati presso la sede legale dell’associazione e
liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati. - 9 -Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la
maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente.
Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni
associato/a potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.
Art. 12
Il consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall’assemblea degli associati, è composto da un
minimo di tre a un massimo di nove componenti che devono essere associati, che restano in carica tre
anni e sono sempre rieleggibili. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo
eccezione per quelli che sono per legge riservati all’assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma
operativo dell’associazione e curarne la realizzazione, coordinare l’attività del Comitato, curarne
l’amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni
dell’assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie,
ammettere i nuovi associati e produrre all’assemblea annuale degli iscritti una relazione sull’attività del
Comitato, attivare la più idonea promozione esterna dell’attività e dell’immagine dell’associazione.
Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell’associazione.
Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o
dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta
elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora ed il
giorno della riunione.
Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le
deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per
posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l’originale allegato a verbale.
Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l’ammontare annuo della
quota associativa, delibera la convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce
l’ordine del giorno. Nomina al suo interno un/a tesoriere con i compiti di cui all’art. 14. Stipula contratti,
convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Autorizza il/la presidente e il/la
tesoriere ad accettare donazioni, anche in denaro, detraibili ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali.
Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l’attività del/la presidente dell’associazione. A
ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e
alla disponibilità personale.
Il consiglio direttivo può convocare l’assemblea degli associati per sottoporre gli atti del/della presidente
a giudizio di revoca.
Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità
prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due
terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può cooptare nuovi
componenti, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri, salvo ratifica della
prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l’intero
consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l’assemblea.
I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario/a e sottoscritti dallo stesso
o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell’associazione e
sono liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati. - 10 -Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio in virtù del loro ufficio, costoro hanno
comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni. Per la migliore
attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può
predisporre un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Art. 13
Presidente
Il/la presidente, cui compete unitamente al segretario/a la responsabilità dell’organizzazione del
Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presiede le
assemblee coadiuvato dal segretario/a. Il/la presidente è eletto/a dall’assemblea delle persone associate,
con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo, e lo presiede.
Il/la Presidente ha, in via disgiuntiva con il/la segretario/a, la legale rappresentanza dell’associazione di
fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l’attività, dirige i lavori del consiglio direttivo
e dell’assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell’assemblea e del consiglio.
Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse del Comitato,
somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il/la presidente, se autorizzato/a, può delegare in parte
o interamente i propri poteri al segretario/a o ad un altro componente del consiglio stesso.
Il/la Presidente con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all’assemblea per l’approvazione.
All’assemblea il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione approntata dal segretario
sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Nessun compenso è dovuto al presidente in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al
rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 14
Presidente onorario
Il consiglio direttivo può proporre all’assemblea dei soci che i/le presidenti cessati dal loro mandato
possano essere nominati presidenti onorari dell’associazione, quale riconoscimento del contributo dato
all’associazione. Su proposta del direttivo e ratifica assembleare possono essere nominati altresì
presidenti onorari particolari personalità del mondo sociale che si sono contraddistinte per aver dedicato
la loro vita e le loro energie al perseguimento di scopi uguali o affini a quelli dell’associazione, compresa
la promozione e la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici in ogni sua forma.
Il/la presidente onorario/a non ha alcuna rappresentanza dell’associazione né poteri di firma; può
partecipare alle assemblee con diritto di voto e alle riunioni del consiglio direttivo, se invitato, con
diritto di esprimere pareri consuntivi.
Art. 15
Il/la segretario/a
Il/la segretario/a, cui compete unitamente al presidente la responsabilità dell’organizzazione del
Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presenzia alle
assemblee coadiuvando il presidente. Sostituisce il presidente nell’esercizio delle sue attribuzioni ogni
qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.
Il/la segretario/a è eletto dall’assemblea degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti, è membro del consiglio direttivo. - 11 -Il/la segretario/a ha, in via disgiuntiva con il/la presidente, la legale rappresentanza dell’associazione di
fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l’attività, coordina i lavori del consiglio
direttivo e dell’assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell’assemblea e del consiglio.
Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse del Comitato,
somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il segretario, se autorizzato, può delegare in parte o
interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso.
Il/la segretario/a, in collaborazione con il/la tesoriere e previa approvazione del consiglio direttivo,
presenta il bilancio annuale all’assemblea per l’approvazione ed espone una relazione sull’attività svolta
nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.
Nessun compenso è dovuto al segretario/a in virtù del proprio ufficio; il/la segretario/a ha comunque
diritto al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle proprie funzioni.
Art. 16
Tesoriere
Il/la tesoriere è nominato/a dal consiglio direttivo all’interno dei suoi componenti, dura in carica tre anni
e può essere rieletto. Tesoriere amministra i beni dell’associazione.
Al tesoriere spetta il compito di redigere il bilancio annuale, ai sensi delle vigenti leggi, in
collaborazione con il segretario, di presentarlo all’assemblea degli associati per l’approvazione, di
provvedere alla erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dal
Comitato, nonché all’incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi
elargizione dovesse pervenire a favore del Comitato. Provvede altresì alla corretta tenuta dei libri
contabili e associativi e, d’intesa col segretario/a, cura la tenuta della cassa del Comitato. In ogni caso
il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.
Art. 17
L’organo di controllo, revisore unico o collegio dei revisori
Il/la revisore unico o il collegio dei revisori possono essere nominati da parte dell’assemblea generale
degli associati qualora le dimensioni dell’associazione ne rendessero consigliabile e opportuna
l’istituzione. In ogni caso, l’organo di controllo dev’essere nominato quando l’associazione dovesse
superare per due esercizi successivi i limiti di cui all’art 30 comma 2 lett. a) del D.Lgs 117/2017, e
precisamente: attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro; ricavi, vendite, proventi, entrate comunque
denominate 220.000 euro; dipendenti in media occupati durante l’esercizio: 5. La modifica dei predetti
limiti dovuta a variazioni normative o aggiornamenti ministeriali si deve intendere come assodata e non
richiede modifica statutaria.
Il/la revisore unico o almeno uno dei componenti del collegio dei revisori devono essere scelti tra i
revisori legali dei conti iscritti nell’apposito albo. In caso di nomina di un collegio dei revisori, questo
si compone di tre membri, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la
correttezza della gestione, vigilare sull’osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in
particolare, la regolarità contabile della gestione e della corretta amministrazione, anche in riferimento
alle disposizioni del D.lgs 231/2001, riferendo all’assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo
una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo.
L’organo di controllo vigila altresì sull’osservanza delle finalità civiche e di utilità sociale
dell’associazione e attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida adottate con
decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale. - 12 -L’assemblea elegge all’interno del collegio dei revisori il presidente. I componenti durano in carica tre
anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere.
Art. 18
Libri sociali
I libri sociali dell’associazione sono: - il libro verbali assemblee, nel quale saranno verbalizzate tutte le assemblee degli associati;
- il libro degli associati e quello degli associati volontari, nel quale verranno trascritti tutti i nominativi
degli associati con l’indicazione per ciascuno di essi dei contributi versati all’atto dell’ammissione; - il libro dei verbali del consiglio direttivo;
- il libro dei verbali dell’organo di controllo, se istituito.
I libri e le scritture sono tenuti a cura dell’organo amministrativo. I soci hanno diritto di esaminare i
libri sociali.
Art. 19
Il patrimonio
Il Comitato non persegue fini di lucro e fonda la sua attività di interesse generale sull’auto-
finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie.
Il patrimonio è costituito:
dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;
da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;
da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;
da contributi corrisposti da amministrazioni sia pubbliche che private, italiane e estere, dall’Unione
europea e da altri organismi internazionali, per lo svolgimento anche convenzionato o in regime di
accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;
da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre
persone fisiche e giuridiche;
dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in
relazione alle necessità di funzionamento dell’associazione;
da eventuali entrate per attività diverse ma secondarie e strumentali a quelle previste dal presente statuto
provenienti da servizi prestati dall’associazione;
da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di
attività economiche e di natura commerciale, svolte in maniera secondaria e strumentale al
raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche
in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano
imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ETS che per legge, statuto o regolamento fanno
parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio
territoriale competente del Registro Unico Nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione
imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore meritevoli, come individuati dal consiglio direttivo
con decisione ratificata dall’assemblea dei soci. In mancanza di delibera, il patrimonio residuo sarà
devoluto alla Fondazione Italia Sociale. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in
assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Gli/le associati/e e i loro familiari potranno effettuare a favore dell’associazione prestiti riconducibili
all’art. 1813 c.c. unicamente nella forma del prestito infruttifero di interessi, per iscritto e lasciandone - 13 -opportuna nota nel registro dei verbali del consiglio direttivo. Le somme mutuate dovranno essere
finalizzate e vincolate alla realizzazione di attività associative o a specifiche esigenze comunque
finalizzate alla realizzazione degli scopi statutari e non entreranno nel patrimonio associativo.
Art. 20
Esercizio economico – finanziario
L’esercizio economico-finanziario corrisponde all’anno solare. Entro quattro mesi dalla fine di ogni
esercizio, quindi entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio direttivo predisporrà e presenterà agli
associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell’assemblea secondo quanto
specificato all’articolo 11.
Ogni associato/a potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico
finanziario dietro semplice richiesta da inoltrarsi al consiglio direttivo.
Art. 21
delle variazioni statutarie
Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l’oggetto sociale e i poteri degli organi, sono
assunte dall’assemblea degli associati a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l’oggetto
sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell’assemblea generale che
delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.
Art.22
Disposizioni generali e finali
Per quanto non contemplato e regolato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile, le
relative disposizioni di attuazione e la vigente legislazione in materia di associazionismo, con
particolare riferimento alla normativa sugli ETS contenuta nel Codice del Terzo Settore D.Lgs.
117/2017 e nei successivi decreti attuativi che dovranno essere emanati.
Nella denominazione dell’associazione, negli atti nelle comunicazioni e nella corrispondenza verrà
inserita l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS. - 14 –