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Statuto

Addì 06 gennaio 2004, con la presente scrittura privata, da valere a tutti i sensi di legge, approvata in tutte le sue parti; dopo ampia discussione dell’assemblea degli associati, riunitisi in Azzano Decimo, si modifica e si integra lo statuto associativo costitutivo dell’associazione senza scopo di lucro denominata “Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute”, originariamente stipulato in Cordenons in data 16 luglio 1983 e registrato presso l’Ufficio del Registro di Pordenone in data 05 agosto 1983 con n. di prot. 3220. Si conviene quindi quanto segue:

Art. 1 Denominazione e Sede

L’associazione senza scopo di lucro denominata “Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute – Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale)”, in acronimo “C.D.C.P. Onlus”, (d’ora in avanti “Comitato” o “associazione”) nasce dall’esperienza maturata dall’associazione Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute, costituitasi il 16 luglio 1983 in Cordenons.

L’associazione, che fu fondata da un gruppo di prostitute, nei 20 anni trascorsi ha partecipato attivamente al dibattito culturale e ha contribuito alla costruzione della rete dei progetti dedicati all’aiuto delle prostitute migranti, minori e trafficate. Dalle attività svolte dall’associazione sono nate in Italia l’Associazione Tampep Onlus, con sede a Torino, che svolge attività di accoglienza, e la Piccola Cooperativa a r.l. Cassiopea, che a Trieste ha consentito che alcune donne vittime della tratta potessero integrarsi nel settore lavorativo teatrale. L’Associazione ha aderito ad organismi nazionali e internazionali, come ICPR International Commeetee for Prostitutes Rights, NOtraf-rete internazionale contro il traffico di esseri umani, L.I.L.A. Lega Italiana Lotta all’Aids; ha partecipato alla fondazione ed è confederata di TAMPEP International Foundation, che ha sede ad Amsterdam e costituisce un network europeo di aiuto e prevenzione per le sex workers migranti. L’associazione è iscritta alla terza sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, art. 54 D.P.R. n. 394 del 31.08.1994, con numero di iscrizione C/15/2000/PN.

Art. 2 Durata

L’associazione è a tempo indeterminato. Essa può essere sciolta per deliberazione dell’assemblea generale, con le maggioranze previste ai sensi dell’art. 10 del presente statuto.

Negli altri casi, l’associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 del codice civile:

a) per il venir meno della totalità degli associati;

b) per il raggiungimento o l’impossibilità sopravvenuta di raggiungimento degli scopi associativi.

Art. 3 Scopo e oggetto sociale

Il Comitato è un centro di vita associativa a carattere democratico e aconfessionale; l’associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana e di democrazia, persegue esclusivamente attività aventi finalità di solidarietà sociale, senza scopo di lucro alcuno, svolgendo la propria attività ai sensi del presente statuto e, per quanto in esso non previsto, secondo le norme di legge in materia.

Il Comitato si propone di:

– promuovere iniziative di qualsiasi natura al fine di ottenere il riconoscimento e la tutela dei diritti civili costituzionalmente garantiti ad ogni cittadino, anche alle cittadine e ai cittadini che si prostituiscono, siano essi italiani o stranieri. Ove necessario chiedendo la modifica di quelle leggi che sono di ostacolo alla piena inclusione sociale;

– opporsi ad uno sfruttamento da parte dello Stato e dei privati della prostituzione;

– ridurre la stigmatizzazione e l’esclusione sociale delle persone che si prostituiscono;

– creare una rete di cooperazione internazionale con paesi membri della UE ed non, che si occupi di rimpatri volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d’impresa nei paesi d’origine di persone immigrate, anche prostitute ed ex-prostitute;

– promuovere con ogni mezzo la dignità e la valorizzazione delle donne coinvolte nei processi migratori e nel mercato del sesso, indipendentemente dalla condizione di libertà o dipendenza nella quale esse si trovano;

– favorire l’integrazione sociale e lavorativa delle persone immigrate;

– sensibilizzare la società sul fenomeno della immigrazione e del traffico di esseri umani;

– combattere i fenomeni di esclusione ed emarginazione sociale delle persone immigrate e in particolar modo dei soggetti più deboli e vulnerabili quali donne, minori, rifugiati politici;

– opporsi e contrastare i sistemi di coercizione e sfruttamento delle persone adulte e dei minori soggette ad abuso sessuale, in particolare delle persone straniere trafficate;

– favorire la protezione e l’inserimento socio-lavorativo di persone vittime di tratta e di sfruttamento sessuale;

– estendere a tutti gli immigrati la fruizione dei diritti civili garantiti dalle leggi italiane;

– promuovere iniziative culturali, di sensibilizzazione, di informazione e di prevenzione sanitaria, sia di carattere continuativo sia in forma di campagne a tema;

– promuovere la tutela della salute, dell’informazione e prevenzione dell’HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili, anche attraverso la produzione e diffusione di materiali specifici;

– promuovere la tutela della maternità consapevole.

L’associazione si propone di rendersi interprete e rappresentante degli interessi sociali espressi nell’oggetto e promuoverne il soddisfacimento attraverso tutte le attività e tutti i mezzi che la legge le appresta, quindi si prefigge di raggiungere gli obiettivi e le finalità statutarie istituzionali attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

– promozione di iniziative di informazione e prevenzione sanitaria, sia di carattere continuativo (attività di sportello informativo – di accompagnamento ai servizi socio sanitari – di unità di strada e di lavoro sul campo), sia in forma di campagna a tema (produzione e diffusione di materiali specifici), in particolare rivolte alla prevenzione dell’ AIDS/HIV e delle infezioni sessualmente trasmissibili;

– promozione dell’inserimento socio-lavorativo delle persone prostitute e ex-prostitute, organizzando corsi di formazione e di orientamento professionale, anche attraverso la costituzione d’impresa;

– realizzazione di corsi di istruzione e formazione per personale qualificato su temi specifici riguardanti la prostituzione ed in particolare corsi per “Peer Educator”;

– raccolta di dati informativi sul target group, nel rispetto del diritto alla privacy per quanto attiene ai dati sensibili, e costante monitoraggio sul territorio;

– progetti per assicurare alle prostitute autoctone e immigrate anche minori, nell’ambito dei problemi legati allo sfruttamento e all’immigrazione e alla tratta delle persone immigrate: 1) prima accoglienza e sostegno concreto e morale, sostegno psicologico anche organizzando gruppi di auto-aiuto; 2) informazione sanitaria di prevenzione e di cura; 3) assistenza legale nei casi di violenza e di sfruttamento; 4) attuazione di programmi per il rimpatrio volontario ed assistito anche in collaborazione con i paesi d’origine;

– attività per facilitare l’accesso ai servizi socio-sanitari alle persone che si prostituiscono, italiane e straniere;

– attività per fornire un servizio permanente di informazione legale attraverso professionisti scelti dal Comitato stesso;

– realizzazione di interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione di informazioni legali, civiche e sanitarie, inerenti alle problematiche delle persone migranti attraverso la creazione di sportelli e attività di accompagnamento ai servizi;

– organizzazione e attività per facilitare l’accesso a corsi di formazione e orientamento professionale per le persone immigrate;

– attività per facilitare il reperimento di soluzioni abitative idonee;

– promozione di iniziative ed attività sociali, culturali e ricreative per favorire l’integrazione sociale delle persone migranti nel nostro territorio;

– attivazione di progetti di cooperazione internazionale che si occupino di rientri volontari, di reinserimento sociale e di assistenza nella costituzione di piani d’impresa nei paesi di origine delle persone immigrate;

– attività che diminuiscano la vulnerabilità e le difficoltà vissute dai soggetti più deboli e dalle donne vittime di violenza;

– attività per favorire l’acquisizione dell’autonomia e dell’indipendenza economica ed abitativa delle donne migranti;

– iniziative che promuovano la dignità e la valorizzazione delle donne coinvolte nei processi migratori e nel mercato del sesso;

– accompagnamento delle persone immigrate durante il procedimento di ricongiungimento famigliare;

– promozione di attività per la tutela dei diritti dei minori migranti;

– produzione di materiale informativo atto a sensibilizzare sulle tematiche dell’immigrazione;

– programmi di assistenza e protezione sociale in favore di persone vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale, sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo 286/98 nonché dagli artt. 12 e seguenti della recente legge 228/03 recante misure contro la tratta di persone: allestimento di strutture di accoglienza protette; assistenza legale nel corso della collaborazione con la giustizia e del rilascio dei documenti necessari per la permanenza legale sul territorio; sostegno psicologico durante tutto il programma di protezione sociale; consulenza e accompagnamento ai servizi socio sanitari; alfabetizzazione e formazione professionale; assistenza durante il percorso di inserimento lavorativo; assistenza nel reperimento di soluzioni abitative autonome;

– interventi a bassa soglia finalizzati alla diffusione, attraverso le mediatrici culturali, con il supporto di materiali realizzati in varie lingue, di informazioni sanitarie, civiche, legali alle donne straniere che si trovano in situazioni di sfruttamento sessuale e che non hanno intrapreso un percorso di protezione sociale;

– progetti di rientro assistito nei paesi di provenienza con la collaborazione di associazioni straniere presenti nei territori d’origine delle donne;

– realizzazione di attività formative sia in contesti lavorativi che non lavorativi;

– elaborazione e realizzazione di proposte e progetti sia in Italia che all’estero relativi alle finalità di cui sopra, sia sulla base delle specifiche competenze e saper-fare (professionali e non) degli associati che sulla base di collaborazioni esterne;

– promozione e realizzazione di progetti di cooperazione internazionale;

– ricerche e studi finalizzate ad una migliore comprensione delle tematiche relative all’oggetto;

– partecipazione e promozione di conferenze, seminari e convegni per l’approfondimento e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sulle tematiche relative all’oggetto;

– creazione di un centro di documentazione e di una biblioteca specializzata;

– attività editoriale in genere, di stampa, produzione e di diffusione sia in proprio, sia tramite terzi, dei manoscritti, libri, opere multimediali, riviste, giornali con periodicità di qualsiasi tipo nonché distribuzione e rappresentazione in ogni forma, diretta e indiretta delle pubblicazioni e delle opere di cui sopra, servizi di libreria e di prestito di libri;

– sviluppo, attraverso l’uso dei mezzi di comunicazione, di un ampio dibattito socio-politico sui fini dell’associazione;

– organizzazione e partecipazione ad iniziative di sensibilizzazione su particolari temi od eventi e di rivendicazione e protesta che contribuiscano a raggiungere gli obiettivi fissati dal presente statuto;

– presentazione di proposte legislative e non agli organi dello Stato, dando sostegno ad iniziative già assunte o da assumere in materia;

– intervento nei processi di formazione della volontà politica diretti all’ottenimento degli scopi associativi;

– costituzione come parte civile in tutti quei procedimenti legali in cui il Comitato ritenga di poter rappresentare la parte lesa per affinità di intenti, per solidarietà e per ogni altro motivo inerente alle finalità del presente statuto;

– promozione di azioni in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, per la difesa delle azioni coerenti con i fini dell’associazione;

– creazione di contatti per instaurare rapporti di conoscenza e collaborazione con attori sociali (pubblici e privati) impegnati in attività di interesse per l’associazione;

– promozione e organizzazione di servizi per la sperimentazione di nuove modalità formative e comunicative;

– collaborazione e supporto a tutte le esperienze di autorganizzazione di singoli e gruppi che siano in linea con le finalità poste dal presente statuto;

– ogni altra iniziativa legittima diretta al perseguimento degli scopi associativi.

Per realizzare le finalità statutarie il Comitato potrà:

– acquistare beni mobili e immobili, attraverso atti tra vivi o a titolo di successione o donazione;

– acquistare servizi a titolo gratuito o oneroso;

– promuovere campagne di raccolta fondi da destinarsi al perseguimento delle finalità statutarie;

– collaborare con qualsiasi cittadino, ente o gruppo politico che voglia perseguire le stesse finalità del Comitato;

– ricercare e accettare contributi da amministrazioni pubbliche e private nazionali e sovranazionali da destinarsi allo svolgimento delle attività in conformità alle finalità istituzionali;

– svolgere tutte le attività di promozione e di incremento, anche in ordine finanziario, per il raggiungimento dei fini di cui sopra; potrà quindi, se del caso, svolgere qualsiasi attività economica e non, finanziaria, immobiliare e mobiliare che ritenga opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale, comprendendo quindi la partecipazione in enti o organismi di qualsiasi natura, società comprese, purché in sintonia con le finalità etiche del presente statuto.

L’associazione opera esclusivamente nell’ottica del perseguimento di finalità di solidarietà sociale; non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate, salvo che non si tratti di attività direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 4 Sezioni nazionali

In ogni Comune, dopo deliberazione del consiglio direttivo, potrà essere attivata una sezione del Comitato, con un minimo di cinque iscritti. Per la costituzione di una sezione è necessario che gli associati interessati procedano alla nomina: a) di un comitato direttivo di sezione di almeno tre e non più di cinque iscritti; b) di un segretario; c) di un tesoriere, ed alla determinazione dell’ammontare della quota d’iscrizione annuale alla sezione, del cui importo, almeno un terzo dovrà essere rimesso alla sede nazionale del Comitato. Di quanto sopra dovrà essere redatto un verbale, sottoscritto, anche per accettazione delle cariche e del presente statuto, dal segretario, dal tesoriere e dai componenti del comitato direttivo di sezione.

Detto verbale, da inviarsi nel più breve tempo possibile alla sede nazionale, deve contenere il nominativo e l’indirizzo degli associati che hanno promosso la costituzione della sezione nonché la loro accettazione del presente statuto. La sezione si ha per costituita dopo la presa d’atto e la ratifica, da parte del consiglio direttivo nazionale del Comitato, del verbale di cui sopra. In merito il consiglio direttivo nazionale delibera insindacabilmente salvo le decisioni dell’assemblea.

La sezione promuove nell’ambito della propria giurisdizione la divulgazione ed il conseguimento degli obiettivi di cui al presente statuto. Gli iscritti alla sezione sono, di diritto, iscritti al Comitato, da cui riceveranno una tessera di iscrizione, dopo il pagamento della quota alla sezione e dopo che la sede nazionale del Comitato avrà ricevuto la quota parte spettantigli su detta quota.

Ogni sezione potrà sciogliersi per decisione interna con la volontà della maggioranza degli iscritti e ratifica del consiglio direttivo nazionale.

Una sezione può essere sciolta con decisione del consiglio direttivo nazionale. Contro tale provvedimento è ammesso ricorso, all’assemblea degli iscritti, che decide in via definitiva, da parte di almeno tre iscritti alla sezione o di uno dei suoi organi direttivi.

Art. 5 Fiduciari comunali

Nei Comuni deve non esiste la sezione può essere nominato dal consiglio direttivo nazionale un fiduciario del Comitato, con l’incarico di curare e promuovere la organizzazione della sezione e di rappresentare, con specifico mandato, il Comitato.

Art. 6 Federazione

Possono federarsi al Comitato, le associazioni i gruppi e i movimenti di qualsiasi natura, che perseguono proprie finalità sociali, politiche, culturali e che dichiarino di accettare le finalità, gli obiettivi e le norme di cui al presente statuto.

La federazione viene decisa dal consiglio direttivo nazionale, sulla base di accordi con gli organi direttivi delle associazioni a gruppi richiedenti.

Detti accordi debbono contenere esplicitamente la accettazione delle finalità statutarie del Comitato, il pagamento di una quota annua al Comitato, in proporzione agli iscritti od aderenti all’associazione o gruppo.

Il consiglio direttivo nazionale, prima di deliberare sulla federazione deve prendere visione dello statuto del richiedente e può rifiutare insindacabilmente la federazione se ritiene detto statuto non conforme ai principi cui si ispira il Comitato.

Art. 7 Partecipazione ai lavori del consiglio direttivo nazionale

Le associazioni ed i gruppi federati, nonché le sezioni, possono partecipare ai lavori del consiglio direttivo nazionale con un rappresentante da loro designato, annualmente, che ha voto puramente consultivo.

Art. 8 Organi dell’associazione

Sono organi dell’associazione:

1) l’assemblea generale degli associati, composta da tutti gli iscritti all’associazione che aderiscano al Comitato e alle sue finalità e siano in regola con il versamento della quota sociale, il cui importo sarà fissato annualmente dal consiglio direttivo;

2) il consiglio direttivo, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti;

3) il presidente dell’associazione, nominato dall’assemblea generale degli associati, è membro del consiglio direttivo;

4) il segretario dell’associazione, nominato dall’assemblea generale degli associati, è membro del consiglio direttivo;

5) il tesoriere, nominato dal consiglio direttivo al suo interno;

6) il collegio dei revisori, anch’esso nominato dall’assemblea qualora la stessa ritenga necessario istituire quest’organo.

Tutti gli organi dell’associazione, tranne l’assemblea, sono elettivi, durano in carica tre anni e possono sempre essere rieletti.

Le cariche sociali sono sempre gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive e documentabili incontrate dai componenti degli organi sociali nell’espletamento dei lori incarichi.

Art. 9 Rappresentanza e poteri di firma

Il segretario ed il presidente hanno la legale rappresentanza del Comitato in ogni sede; gli stessi rappresentano sia congiuntamente che disgiuntamente il Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque grado; in caso di urgenza, possono sia congiuntamente che disgiuntamente esercitare i poteri del consiglio direttivo.

Il segretario ed il presidente, anche disgiuntamente, possono sottoscrivere tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e possono aprire e gestire per conto del Comitato presso banche di propria fiducia, uno o più conti correnti per l’amministrazione dei fondi del Comitato e potranno effettuare depositi e prelievi per qualunque importo.

Al segretario e al presidente competono la responsabilità generale dell’organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati.

Art. 10 Assemblea degli associati

L’assemblea è costituita dall’universalità degli associati e può essere ordinaria o straordinaria.

L’assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, su convocazione del presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo o su richiesta di metà più uno degli associati aventi diritto a partecipare, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio o rendiconto economico finanziario. Tale termine potrà, eccezionalmente, essere prorogato di due mesi secondo le valutazioni del consiglio direttivo.

L’assemblea è convocata per il giorno, l’ora ed il luogo indicati nella lettera di convocazione, mediante uno almeno dei seguenti mezzi:

– avviso da affiggere nella sede dell’associazione;

– annuncio scritto recapitato a domicilio o nelle mani proprie;

– lettera raccomandata contenente l’ordine del giorno, inviata almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;

– telegramma contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;

– e-mail contenente l’ordine del giorno, inviato almeno otto giorni prima di quello stabilito per l’adunanza;

– divulgazione con ogni mezzo informativo di cui può disporre l’associazione.

L’assemblea può tenersi in prima o in seconda convocazione, con almeno un’ora di intervallo tra le due convocazioni.

L’assemblea ordinaria si intende validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto, in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. L’assemblea ordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta almeno quattro componenti del consiglio direttivo lo ritengano necessario.

L’assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto.

L’assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i due terzi degli associati; in seconda convocazione, con l’intervento di almeno la metà degli associati.

Le assemblee deliberano a maggioranza dei votanti.

L’Assemblea ordinaria:

– elegge il consiglio direttivo stabilendone il numero dei componenti;

– elegge il collegio dei revisori dei conti, se istituito;

– approva il rendiconto/bilancio consuntivo della gestione e la relativa relazione accompagnatoria;

– decide sugli altri oggetti attinenti alla vita ed allo sviluppo dell’associazione, in specie su quelli sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo;

– delibera in merito all’eventuale bilancio preventivo per l’anno in corso.

L’assemblea straordinaria delibera su:

– modifiche dello statuto;

– scioglimento dell’associazione e relative modalità.

Per lo scioglimento dell’associazione è richiesta la presenza assembleare e la deliberazione di tanti associati che rappresentino almeno il 75% del numero totale degli associati stessi.

Partecipano direttamente e personalmente all’assemblea gli associati onorari, sostenitori ed ordinari – quest’ultimi solo se in regola con il pagamento della quota annuale – che facciano parte dell’associazione al momento in cui viene inviato l’avviso di convocazione.

Le riunioni dell’assemblea dei associati possono anche divenire pubbliche qualora all’ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale. E’ tuttavia facoltà del presidente dell’assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. Gli intervenuti alle assemblee pubbliche non hanno diritto di voto se non associati.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il valore del contributo all’associazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 2532 c.c.. Non sono in nessun caso ammessi voti plurimi: ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da un altro associato, mediante delega scritta; il numero delle deleghe conferite a ciascun associato non può attribuire al delegato più di due voti complessivamente.

L’assemblea è presieduta dal presidente che verrà sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal segretario e, in difetto, dal consigliere presente più anziano di età.

Le deliberazioni dell’assemblea debbono constare da un verbale, sottoscritto dal segretario, nominato dall’assemblea, e dal presidente. I verbali sono conservati presso la sede legale dell’associazione e liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati.

Le votazioni possono avvenire per voto palese o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta la maggioranza degli associati presenti o rappresentati, o su proposta del presidente.

Per l’elezione delle cariche sociali la votazione avverrà su lista proposta dal consiglio direttivo, ogni associato potrà candidarsi o candidare altri associati alle elezioni degli organi sociali.

Art. 11 Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è eletto e può essere revocato dall’assemblea degli associati, è composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti che devono essere associati, che restano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri; è fatta solo eccezione per quelli che sono per legge riservati all’assemblea. Ad esso spetta elaborare il programma operativo dell’associazione e curarne la realizzazione, coordinare l’attività del Comitato, curarne l’amministrazione ordinaria e straordinaria, rendere possibile e far eseguire le deliberazioni dell’assemblea, assumere per essa, in casi di urgenza, le decisioni politiche e finanziarie necessarie, ammettere i nuovi associati e produrre all’assemblea annuale degli iscritti una relazione sull’attività del Comitato, attivare la più idonea promozione esterna dell’attività e dell’immagine dell’associazione.

Le riunioni del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente dell’associazione.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o dal revisore dei conti, se presente. Di norma è convocato con avviso scritto, inviato anche a mezzo posta elettronica almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo, l’ora ed il giorno della riunione.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il consiglio, su ordine del giorno specifico, può eccezionalmente deliberare con voto trasmesso per posta, per facsimile o per posta elettronica. Di tali atti deve aversi l’originale allegato a verbale.

Il consiglio direttivo predispone i progetti dei bilanci consuntivi, stabilisce l’ammontare annuo della quota associativa, delibera la convocazione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, ne stabilisce l’ordine del giorno. Nomina al suo interno un tesoriere con i compiti di cui all’art. 14. Stipula contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi. Autorizza il presidente e il tesoriere ad accettare donazioni, anche in denaro, detraibili ai sensi delle vigenti disposizioni fiscali. Coordina, attraverso il lavoro dei suoi componenti, l’attività del presidente dell’associazione. A ciascuno dei componenti del consiglio possono essere affidati incarichi in relazione alla competenza e alla disponibilità personale.

Il consiglio direttivo può convocare l’assemblea degli associati per sottoporre gli atti del presidente a giudizio di revoca.

Se in caso di ripetute assenze ingiustificate, di dimissioni, di decadenza, di morte, di impossibilità prolungata o per altre cause, vengono a mancare componenti in numero corrispondente a non più di due terzi del consiglio, il consiglio stesso in sostituzione dei componenti mancanti può cooptare nuovi componenti, che restano in carica fino alla naturale scadenza degli altri consiglieri, salvo ratifica della prima assemblea generale. Se viene meno più di due terzi dei componenti del consiglio, l’intero consiglio decade e deve essere convocata senza indugio l’assemblea.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso o da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti presso la sede legale dell’associazione e sono liberamente consultabili in qualsiasi momento dagli associati.

Nessun compenso è dovuto ai componenti del consiglio in virtù del loro ufficio, costoro hanno comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle loro funzioni. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie, il consiglio direttivo può predisporre un regolamento da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

Art. 12 il Presidente

Il presidente, cui compete unitamente al segretario la responsabilità dell’organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presiede le assemblee coadiuvato dal segretario. Il presidente è eletto dall’assemblea dei associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo, e lo presiede.

Egli ha, in via disgiuntiva con il segretario, la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l’attività, dirige i lavori del consiglio direttivo e dell’assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell’assemblea e del consiglio.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse del Comitato, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al segretario o ad un altro componente del consiglio stesso.

Egli con il consiglio direttivo presenta il bilancio annuale all’assemblea per l’approvazione. All’assemblea il presidente, insieme al consiglio direttivo, espone la relazione approntata dal segretario sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Nessun compenso è dovuto al presidente in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 il Segretario

Il segretario, cui compete unitamente al presidente la responsabilità dell’organizzazione del Comitato ed il raccordo operativo tra i vari organi direttivi e tra gli stessi e gli associati, presenzia alle assemblee coadiuvando il presidente. Egli sostituisce il presidente nell’esercizio delle sue attribuzioni ogni qual volta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

Il segretario è eletto dall’assemblea dei associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, è membro del consiglio direttivo.

Egli ha, in via disgiuntiva con il presidente, la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi e in ogni sede, ne promuove e ne coordina l’attività, coordina i lavori del consiglio direttivo e dell’assemblea ed ha cura che sia data esecuzione alle delibere dell’assemblea e del consiglio.

Sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall’associazione e riscuote, nell’interesse del Comitato, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza. Il segretario, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri ad un altro componente del consiglio stesso.

Egli, in collaborazione con il tesoriere e previa approvazione del consiglio direttivo, presenta il bilancio annuale all’assemblea per l’approvazione ed espone una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’attività prevista per l’anno in corso.

Nessun compenso è dovuto al segretario in virtù del proprio ufficio; costui ha comunque diritto al rimborso delle spese incontrate per l’esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14 il Tesoriere

Il tesoriere è nominato dal consiglio direttivo all’interno dei suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere rieletto. Egli amministra i beni dell’associazione.

Al tesoriere spetta il compito di redigere il bilancio annuale, ai sensi delle vigenti leggi, in collaborazione con il segretario, di presentarlo all’assemblea degli associati per l’approvazione, di provvedere alla erogazione delle somme destinate al finanziamento delle iniziative promosse dal Comitato, nonché all’incasso delle quote di iscrizione, dei contributi sulle attività e di qualsiasi elargizione dovesse pervenire a favore del Comitato. Egli provvede altresì alla corretta tenuta dei libri contabili e associativi e, d’intesa col segretario, cura la tenuta della cassa del Comitato. In ogni caso il suo mandato si esaurisce alla scadenza dalla carica di consigliere.

Art. 15 il Collegio dei revisori

Il collegio dei revisori è nominato, qualora le dimensioni dell’associazione ne rendessero consigliabile e opportuna l’istituzione, da parte dell’assemblea generale degli associati.

E’ composto di tre componenti, con idonea professione, anche non associati, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione, vigilare sull’osservanza delle norme di legge e di statuto, di riscontrare, in particolare, la regolarità contabile della gestione riferendo all’assemblea sui progetti di bilancio e predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. L’assemblea elegge all’interno del collegio dei revisori il presidente e due componenti supplenti. I componenti durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L’incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere. I revisori supplenti subentrano in caso di dimissioni o impossibilità sopravvenuta del revisore effettivo.

Art. 16 gli Associati

Chiunque, cittadino italiano o straniero, anche di età minore, senza distinzione alcuna, può far parte del Comitato a condizione che accetti il presente statuto e le finalità in esso indicate, intenda dare il suo apporto anche morale per il conseguimento degli scopi associativi e versi altresì la quota sociale, così come fissata dal consiglio direttivo. Sulle domande di ammissione decide insindacabilmente il consiglio direttivo.

Tutti gli associati sono elettori attivi e passivi. Per gli associati minori di 16 anni e incapaci è valida solo la rappresentanza da parte dei genitori o dei tutori.

La domanda di ammissione può pervenire anche da un membro del consiglio direttivo; la relativa domanda di adesione deve essere presentata al consiglio direttivo, che si pronuncia a maggioranza semplice entro sessanta giorni. Nella domanda di ammissione il richiedente deve dichiarare di accettare tutte le norme contenute nel presente statuto. Il segretario provvede al tesseramento degli associati e ne tiene aggiornato il relativo elenco dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

Gli associati potranno svolgere anche attività su base volontaria e non retribuite.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente statuto e le deliberazioni prese a termini di esso dagli organi dell’associazione.

Lo stato d’associato s’acquista con l’emissione della tessera associativa e il pagamento della relativa quota sociale. Esso da diritto alla partecipazione attiva e passiva a tutte le forme di vita sociale e a tutte le attività promosse dall’associazione. Il Comitato garantisce la disciplina uniforme e l’effettività del rapporto associativo, è da considerarsi pertanto invalida qualsiasi deliberazione direttiva o assembleare tesa a limitare l’effettiva partecipazione democratica degli associati alla vita associativa. E’ espressamente esclusa la temporaneità da parte degli associati alla partecipazione alla vita associativa.

Il contributo associativo è intrasmissibile.

Viene istituita la figura dell’associato sostenitore. La quota associativa relativa sarà fissata di anno in anno dal consiglio direttivo. Potrà anche essere dichiarato associato sostenitore chiunque effettui una donazione anche modesta ma significativa per il perseguimento delle finalità statutarie.

Viene altresì istituita la figura dell’associato onorario. Può essere associato onorario chi vanta eccezionali meriti nei campi di attività dell’associazione o chi ha dato un particolare sostegno all’associazione. L’associato onorario è esentato dal pagamento della quota associativa. Lo stato di associato onorario si acquista su delibera del consiglio direttivo.

La qualità di associato si perde per decesso o esclusione o perdita della capacità di agire per le persone fisiche e per estinzione, per esclusione o per recesso per gli enti.

Cause di esclusione dallo stato di associato sono: per mancato pagamento della quota associativa, per svolgimento di attività in contrasto con i fini dell’associazione o per affiliazione ad enti o associazioni con fini statutari in contrasto con quelli qui previsti e comunque in ogni caso quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. I casi di esclusione sono valutati nel merito, insindacabilmente, dal consiglio direttivo.

In ogni caso prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo la facoltà di replica.

Il recesso può avvenire in ogni momento; lo stesso non dà diritto al rimborso delle quote associative versate. Il recesso avviene per dimissioni scritte da presentarsi al presidente e non ha bisogno di accettazione.

Gli associati sono obbligati:

– ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi;

– a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.

Gli associati sono invitati a fornire l’apporto di idee, energie, competenze e attività indispensabili per lo sviluppo della vita sociale.

Art. 17 il Patrimonio

Il Comitato non persegue fini di lucro e fonda la sua attività solidaristica sull’auto-finanziamento e sui fondi ricevuti per lo svolgimento delle attività statutarie.

Il patrimonio è costituito:

dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’associazione;

da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione;

da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti testamentari;

da contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini del presente statuto;

da contributi corrisposti a qualsiasi titolo da altri enti pubblici nazionali e internazionali e da altre persone fisiche e giuridiche;

dalle quote sociali e eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità di funzionamento dell’associazione;

da eventuali entrate per attività direttamente connesse a quelle previste dal presente statuto provenienti da servizi prestati dall’associazione;

da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662. Eventuali utili o avanzi di gestione saranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 18 Esercizio economico-finanziario

L’esercizio economico-finanziario corrisponde all’anno solare. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio, quindi entro il 30 aprile di ogni anno, il consiglio direttivo predisporrà e presenterà agli associati il bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario, e eventualmente quello preventivo del successivo esercizio, da sottoporre alle delibere dell’assemblea secondo quanto specificato all’articolo 10.

Ogni associato potrà prendere visione del bilancio consuntivo annuale o rendiconto economico finanziario dietro semplice richiesta da inoltrarsi al consiglio direttivo.

Art. 19 delle Variazioni statutarie

Le variazioni statutarie, ad eccezione di quelle concernenti l’oggetto sociale e i poteri degli organi, sono assunte dall’assemblea degli associati a maggioranza semplice. Le variazioni concernenti l’oggetto sociale e i poteri degli organi sono demandate alla competenza esclusiva dell’assemblea generale che delibera con la maggioranza dei due terzi di tutti gli associati.

Art. 20 Norma Finale

Per quanto qui non previsto le parti firmatarie del presente atto convengono d’applicare le norme vigenti in tema di associazionismo e di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ai sensi e per gli effetti delle previsioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 460/97 si rende obbligatorio l’uso nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “ONLUS”.

Sottoscrivono

Redatto e sottoscritto in Azzano Decimo (Pn), 06 gennaio 2004

si compone di n. 20 pagine numerate dalla 1 alla 20

Scrittura privata – Esente da imposta di bollo ai sensi dell’art. 27 bis DPR n. 642 del 26.10.1972 così come modificato dall’art. 17 D.Lgs. 460/1997

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